Statuto dell’Associazione “Santi Andrea Apostolo e Vito”

Costituzione e scopi.

Art. 1

Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione denominata “Santi Andrea Apostolo e Vito”, ordinata e amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

La sede sociale è in San Vito al Torre (UD) via Roma n. 41. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della sede sociale.

Essa si configura quale Associazione non avente scopi di lucro, aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali e ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse, caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività e gratuità delle cariche associative.

L’Associazione è formata da famiglie che ispirandosi ai valori cristiani, anche con l’ausilio della Parrocchia dei Santi Vito e Andrea Apostolo e con altri Enti e associazioni locali, intendono promuovere la solidarietà tra le famiglie promuovendo attività idonee a conseguire tale obiettivo.

L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti e associazioni operanti in Italia e all’estero.

L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori culturale, musicale, ambientale, ricreativo, assistenziale e dell’istruzione, senza finalità di lucro.

 

Durata e Scioglimento.

Art 2

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera della maggioranza dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Comitato di Controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

 

Oggetto sociale.

Art. 3

L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei bisogni delle persone e delle famiglie, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lettera a) dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.

L’Associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

Per il raggiungimento degli scopi associativi potrà avvalersi della collaborazione dei propri volontari, ma anche della collaborazione di lavoratori dipendenti,autonomi e di professionisti, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:

  1. a) promuovere l’attivazione di collaborazioni progettuali tra i soggetti, profit e non profit, le istituzioni e le altre realtà del territorio;
  2. Favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura, con particolare riguardo a quelli di carattere educativo-sociale rivolto ai minori;
  3. Promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie favorendo le iniziative di mutuo aiuto in tutte le loro forme, e le gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi ai fini solidaristici;
  4. Favorire l’auto-organizzazione di servizi generali a sostegno delle famiglie.

 

Soci.

Art. 4

Il socio è colui colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa.Il numero dei soci è illimitato.

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

 

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;

  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria dei soci, alla prima convocazione utile.

 

Art.6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie o con gli eventuali regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell’Associazione, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

 

Art.7

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione.
  2. prendere parte alle attività promosse dall’Associazione.
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
  5. partecipare con il proprio voto alle deliberazioni dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
  6. esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
  8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

 

 

Art. 8

I soci sono tenuti:

  1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
  2. al puntuale pagamento della eventuale quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
  3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia , degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9

Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’Associazione;
  5. per radiazione;
  6. per decesso.

 

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dalle quote associative;
  2. dai contributi degli associati;
  3. da eventuali contributi pubblici e privati;
  4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati e di terzi;
  5. da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
  6. dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dagli introiti derivanti da attività gestite direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di beni acquisiti nell’ambito delle attività istituzionali o occasionali, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione pone in essere al fine di autofinanziamento, nei limiti di legge e statutarie.

 

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Bilancio.

Art. 12

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Organi dell’Associazione

Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) Il Comitato di Controllo;

5) Il Collegio dei Probiviri.

 

 

Assemblea

Art. 14

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.

Art. 15

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– elegge il Consiglio Direttivo;

– approva i bilanci;

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

 

Art. 16

L’assemblea straordinaria è convocata:

– tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

– allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo probiviro.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

 

Art. 18

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

 

Art. 20

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali dell’Assemblea.

 

 

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

 

Art. 22

Il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza semplice il Presidente e il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali .

E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due terzi dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Segretario Amministrativo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando l’assemblea sociale non approvi il bilancio consuntivo;
  2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di due.

 

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere il bilancio;

– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

– formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

– favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.Dà esecuzione alla delibere del Consiglio Direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale. Il Presidente resta in carica tre anni e decade per dimissioni, scioglimento del Consiglio Direttivo o revoca dell’incarico da parte del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Segretario Amministrativo, esclusivamente con i poteri di ordinaria amministrazione.L’Associazione stà in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente.

 

Comitato di controllo

Art. 26

L’assemblea elegge ogni 3 anni un Comitato di Controllo formato da 3 membri scelti tra i soci, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Controllo controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, e predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

 

Collegio dei probiviri

Art. 27

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria dei soci all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Obbligazioni.

Art.30

Per le obbligazioni dell’Associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 

Disposizioni finali.

Art. 31

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico Italiano e dell’Unione Europea, ovvero alle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.